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INFORMAZIONI RIVOLTE ALLE VITTIME DI REATO

Questo avviso è pensato per informare le vittime di reato sui loro diritti e le procedure da seguire. Leggendo attentamente le informazioni fornite, le vittime potranno comprendere meglio come agire e a chi rivolgersi per ottenere il supporto necessario. In caso di dubbi, si consiglia di recarsi presso la questura, un commissariato di polizia del circondario, una stazione dei carabinieri o un altro ufficio di polizia giudiziaria, oppure di consultare il proprio avvocato. LE VITTIME DI VIOLENZA E DI STALKING, ANCHE IN AMBITO FAMILIARE, E LE VITTIME CD. VULNERABILI POSSONO:
  • Chiamare il numero telefono 1522 del dipartimento delle pari opportunità; A questo numero risponde un esperto che può dare consigli necessari in ogni ora del giorno e della notte ed  informazioni su come raggiungere e contattare il centro antivioleza più vicino;
  • Chiedere informazioni a carabinieri, polizia (e altri ufffici di polizia giudiziaria);
  • Collegarsi al sito www.pariopportunita.gov.it del Dipartimento per le Pari Opportunità, ove sono indicati anche altri numeri utili da contattare;
  • Collegarsi al sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it ove vi sono informazioni dettagliate sulle strutture sanitarie utili alle vittime di reato. In caso di morte della vittima del reato i suoi diritti sono esercitati:
    • Dai parenti prossimi alla vittima, cioè genitori, figli, fratelli, zii, nipoti, coniuge, genitori, fratelli del coniuge e altri parenti indicati nel codice penale;
    • Dal convivente della vittima, cioè la persona a cui la vittima è legata da una relazione affettiva stabile;
Ci sono diritti che valgono per tutte le vittime dei reati. Altri diritti sono previsti solo per chi è vittima di determinati reati, in particolare quelli commessi con violenza o minaccia alla persona (per esempio maltrattamenti, stalking, lesioni..)

In che modo la vittima può denunciare?

Per denunciare un reato la vittima può presentare una denuncia o una querela.

Che differenza c’è tra la denuncia e la querela?

Con la denuncia la vittima del reato o un suo parente o anche un estraneo chiede alle autorità di svolgere indagini su una persona accusata di aver commesso un determinato fatto (grave reato).
Le indagini sono svolte quando il fatto descritto nella denuncia corrisponde a reati che devono essere puniti in ogni caso, ance se la vittima non ha presentato la denuncia.
Per esempio, sono considerati casi gravi:

  • La violenza sessuale su bambini e ragazzi;
  • I maltrattamenti;
  • La rapina;
  • L’omicidio;
  • Le lesioni volontarie aggravate;
  • La deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
  • Riduzione in schiavitù;

Con la querela la vittima del reato chiede anche la punizione dell’autore del fatto cioè, chiede che la persona accusata di aver commesso il reato ai suoi danni sia processata.
La persona accusata del reato non può essere processata se la vittima non presenta la querela.
Attenzione! Di norma la querela è necessaria per i seguenti reati che altrimenti non vengono punti, come ad esempio:

  • Lesioni volontarie non aggravate;
  • Violenza sessuale;
  • Semplici percorsse;
  • Minaccia;
  • Molti altri reati che la vittima può conoscere parlando con la polizia, i carabinieri o con il suo avvocato.

Chi può presentare la denuncia o la querela?

La vittima del reato può presentare denuncia o querela:

  • Se maggiorenne, cioè deve aver compiuto 18 anni;
  • Se minorenne, deve aver almeno 14 anni.

Se la vittima del reato ha un’età compresa tra i 14 anni compiuti e i 18 anni da compiere, anche uno dei genitori o entrambi i genitori e altre persone indicate dalla legge possono presentare la denuncia o la querela.
La denuncia o la querela può essere presentata anche da un “procuratore speciale”, cioè da una persona che la vittima del reato ha incaricato di presentare denuncia o querela.

 

Dove può essere presentata la denuncia o la querela?

La vittima del reato può presentare  la denuncia o la querela presso:

  • Una stazione dei carabinieri;
  • Un commissariato di polizia;
  • I vigili urbani;
  • La procura della repubblica;
  • Ogni altro ufficio di polizia giudiziara;
  • Un agente consolare presso le ambasciate o i consolati italiani all’estero.

Come si presenta la denuncia o la querela?

La vittima del reato può presentare la denuncia o la querela:

  1. Con un atto scritto: La vittima può farsi scrivere la denuncia o la querela anche da un’altra persona di sua fiducia;
  2. A voce: raccontando i fatti alla persona che riceve la querela o la denuncia. Al termine del racconto, la persona che riceve la querela o la denuncia rilegge e fa rileggere quello che ha scritto. Prima di firmare, la vittima deve chiedere di modificare quello che è stato scritto se ritiene che non corrisponda al suo racconto.

Entro quanto tempo dal reato deve essere presentata la querela per essere valida?

La regola generale prevede che la querela deve essere presentata:

  • Entro 3 mesi a partire dal giorno in cui è avvenuto il reato che si vuole denunciare oppure dal giorno in cui la vittima ha saputo del reato commesso in suo danno;
  • Entro 6 mesi quando la vittima ha subito i seguenti reati:
    • Stalking (ad eccezione di alcuni casi in cui non c’è bisogno della querela (come nel caso di stlaking nei confronti di minori o persone con disabilità);
    • Sottrazione, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o di video con contenuto sessuale senza il consenso della persona.
  • Entro 12 mesi quando la vittima ha subito il reato di violenza sessuale, a eccezione di  alcuni casi in cui non c’è bisogno della querela (esempio, violenza sessuale contro un minore di 18 anni).
Attenzione! Se viene presentata anche solo un giorno dopo questi termini il pubblico ministero interrompe il processo.
 
Si può ricevere una copia della denuncia o della querela presentata?
Chi presenta una denuncia o una querela può chiedere, al momento in cui la presenta:
  • Una ricevuta da cui risulta che ha presentato una denuncia o una querela;
  • Una copia firmata della denuncia-querela presentata.

Si può ritirare la denuncia o la querela per interrompere il processo?

La denuncia non può essere ritirata perché la legge considera molto gravi i reati oggetto di denuncia.
La querela:

  • Di regola, può essere ritirata dalla vittima prima che il giudice emetta la sentenza di condanna definitiva nel confronti della persona accusata.
    Può essere ritirata solo davanti a determinati uffici (giudice che procede, Stazioni dei carabinieri, commissariati di polizia…);
  • In alcuni casi non può essere ritirata dalla vittima, e precisamente per i seguenti reati:
    • Stalking commesso con minacce gravi o con armi o da persona con il volto coperto o da più persone riunite o con scritti anonimi, o con simboli o intimidazioni derivanti da associazioni segrete, esistenti o supposte;
    • Violenza sessuale.

La vittima può nominare un avvocato per esercitare i suoi diritti.

La vittima può rivolgersi ad un avvocato che la consiglia su come sporgere denuncia-querela e che la potrà assistere per esercitare i suoi diritti in un eventuale processo.

Come può nominare un avvocato?

La vittima, se non conosce un avvocato da poter nominare, può sempre consultare su internet l’elenco degli avvocati iscritti all’albo della propria città o chiamare direttamente il consiglio dell’Ordine degli Avvocati della propria città.

La nomina dell’avvocato può essere fatta in uno dei seguenti modi:

  • Nella denuncia-querela presentata alle Forze dell’Ordine;
  • Con un atto scritto presentato direttamente alla Procura della Repubblica o al giudice che procede;
  • Con un atto scritto presentato dall’avvocato alla Procura della Repubblica o al giudice procedente.

 

La vittima ha diritto al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, per legge, ovvero indipendentemente dal proprio reddito, quando ha subito uno dei seguenti reati:

  • Maltrattamenti da parte di familiari o conviventi;
  • Mutilazione degli organi femminili;
  • Stalking;
  • Violenza sessuale;
  • Atti sessuali su minore;
  • Violenza sessuale di gruppo.

    Se ha meno di 18 anni di età e ha subito: 
  • Riduzione o mantenimento in stato di schiavitù;
  • Prostituzione minorile;
  • Pornografia minorile;
  • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  • Tratta di persone;
  • Acquisto e alienazione di schiavi;
  • Corruzione di minorenni;
  • Adescamento di minorenni;

Il diritto al Gratuito Patrocinio significa, quindi, che l’avvocato della vittima viene pagato solo ed esclusivamente dallo Stato.

Per altri reati, l’avvocato potrà essere pagato dallo Stato solo se la vittima è in grave difficoltà economica, dimostrando di aver maturato un reddito annuale che non deve superare una certa soglia prevista dalla legge (soglia che cambia e si aggiorna negli anni; attualmente pari a 12.838,01 euro).

Per avere informazioni e chiarimenti consigliamo di rivolgersi – al momento della presentazione della denuncia-querela – a chi la riceve o all’avvocato
Attenzione! In tutti gli altri casi la vittima del reato deve pagare il suo avvocato.

 

Dove si possono trovare gli avvocati che prestano Gratuito Patrocinio?

Consultando sulla pagina internet del consiglio dell’Ordine degli avvocati della propria città, è possibile individuare gli elenchi degli avvocati iscritti alle Liste del Gratuito Patrocinio, divise per materia (civile e penale).
In ogni caso è possibile telefonare al Consiglio dell’Ordine degli avvocati della propria città, e farsi inviare i relativi elenchi.

 

Come si presenta la richiesta per far pagare l’avvocato dallo Stato?

La vittima del reato deve chiedere che lo stato paghi l’avvocato presentando in Tribunale una domanda scritta, in carta semplice.
La domanda deve essere firmata e la firma deve essere autenticata dall’avvocato.

Se il Pubblico Ministero chiede di non processare la persona denunciata-querelata, in quanto ritiene che la denuncia-querela sia da archiviare, la vittima del reato da il diritto di essere avvisata così da presentare un’opposizione chiedendo al giudice di far continuare le indagini.

La vittima del reato, nel processo penale, può chiedere:

  • Il pagamento dei danni subiti;
  • La restituzione delle cose sottratte.

Per ottenere il pagamento dei danni e le restituzioni la vittima del reato deve “costituirsi parte civile” nel processo, necessariamente con un avvocato.

 

La vittima del reato ha la possibilità di accedere ad un programma di giustizia riparativa (l’obiettivo è la ricerca di una soluzione condivisa fra le parti.  Partecipare significa permettere al condannato di rendersi conto del danno causato e provare a “sistemare le cose”. Dialogo e confronto tra offensore e vittima con l’ausilio e il supporto di un mediatore penale, nell’ambito di centri specializzati, possono diventare la soluzione alternativa all’esecuzione della pena).
Si tratta di un procedimento che permette alla vittima e all’imputato di partecipare in maniera attiva, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, con l’aiuto di un mediatore.
La partecipazione della vittima del reato a questo programma, se si conclude con esito riparativo e con il rispetto degli impegni assunti da parte dell’imputato, comporta la rinuncia tacita alla querela.

 

Se la vittima del reato non legge, non parla o non capisce l’italiano può chiedere di far tradurre nella sua lingua gli atti del processo, con le seguenti modalità:

  • Se presenta una denuncia-querela, ha il diritto di usare la lingua che conosce. Negli stessi casi ha il diritto di chiedere e ottenere la traduzione (a spese dello Stato) dell’attestazione di ricezione della denuncia-querela nella lingua da lei conosciuta;
  • Se vuole (o deve) fare una dichiarazione in lingua straniera, anche per iscritto, viene nominato un interprete e la sua dichiarazione viene tradotta;
  • Se intende partecipare all’udienza avrà un interprete (pagato dallo Stato), se ne fa richiesta;
  • Ha diritto alla traduzione gratuita degli atti, o parti di essi, che contengono informazioni utili per poter esercitare i suoi diritti.

Se si sente in pericolo, la vittima del reato può essere tutelata in molti modi:

  • Innanzitutto può chiedere che l’indirizzo del luogo in cui abita abitualmente non venga scritto negli atti del processo. Se nella denuncia-querela la vittima nomina un avvocato, tutti gli avvisi del procedimento arriveranno all’avvocato;
  • Quando viene commesso un reato, carabinieri, polizia e tutti gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno il dovere di impedire che il reato continui e anche di arrestare la persona accusata del reato. Pertanto, le vittime del reato possono telefonare al numero 112 o al 113 e chiamare i carabinieri o la polizia;
  • Nei casi più gravi, il pubblico ministero può chiedere al giudice la limitazione della libertà della persona accusata del reato. La limitazione della libertà può andare dal divieto di avvicinare la vittima fino al carcere;
  • Se la persona accusata è un parente o un suo convivente, la vittima del reato può chiedere che la persona accusata:
    • Sia allontanata dalla casa in cui vive con la vittima e le sia vietato di avvicinarsi ai posti frequentati abitualmente dalla vittima;
    • Oppure il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima;
    • Sia sottoposta a misure più gravi come il carcere;
  • Se la persona accusata non rispetta gli ordini e i divieti imposti dal giudice può essere mandata in carcere;
  • La vittima ha diritto di essere avvisata se il giudice ha adottato nei confronti dell’accusato i provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento;
  • La vittima può segnalare al giudice o alle Forze dell’Ordine ogni eventuale violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal Giudice all’accusato, affinchè le Autorità dispongano un aggravamento della misura adottata;
  • La vittima del reato commesso con violenza alle persone (ad esempio, maltrattamenti) può chiedere di essere avvisata (anche in denuncia-querela) se la persona accusata dal reato:
    • Esce dal carcere perché ha finito di scontare la pena;
    • Esce dal luogo in cui è ricoverato perché gli è stata applicata una misura di sicurezza detentiva;
    • Evade, cioè fugge dal carcere o dal luogo in cui è in arresto.

      La vittima ha diritto di essere informata dalle Autorità:

      • Se sono state adottate misure cautelari nei confronti della persona accusa del reato (carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ecc..);
      • Se è stata richiesta la revoca delle misure cautelari sopra descritte: in questo caso può presentare al giudice un atto scritto entro 2 giorni per opporsi alla revoca della misura;
      • Se sono state modificate le misure cautelari adottate dal giudice.

    • In questo modo la vittima del reato sa sempre se la persona accusata è libera o è limitata nei suoi movimenti.
      • La vittima può chiedere un ordine di protezione europeo: la vittima che soggiorna o risiede in Italia e che dichiara di voler risiedere o soggiornare in un altro Stato dell’Unione Europea può chiedere al giudice un ordine di protezione europeo quando alla persona accusata è stato ordinato di allontanarsi dalla casa in cui viveva con la vittima o di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. Nella richiesta devono essere precisati: il luogo in cui la vittima risiede o intende risiedere nello Stato dell’Unione Europea, la durata e le ragioni del soggiorno; in mancanza di queste notizie il giudice non emana l’ordine di protezione;
      • La vittima di sfruttamento della prostituzione o di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio, può chiedere il permesso di “soggiorno per motivi di protezione sociale” se si trova in situazione di violenza o di grave sfruttamento;
      • La vittima di violenza domestica può chiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
      • Se la vittima del reato risiede in uno Stato membro dell’Unione Europe diverso da quello in cui è stato commesso il reato, il magistrato trasmette le denunce-querele alle Autorità competenti dello Stato che ospita la vittime

La vittima di un reato può rivolgersi:

  • A carabinieri, polizia e altri uffici di polizia giudiziaria fin dal momento della presentazione della denuncia-querela ed essere informata di tutti i suoi diritti, come qui riassunti;
  • nel caso di violenza domestica o stalking da parte del patner, violenza sessuale e altri gravi reati con violenza o minaccia, se la vittima del reato lo chiede, le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di mettere in contatto le vittime con i centri antiviolenza, le case rifugio, i servizi di assistenza vittime del reato presenti nel territorio ai quali chiedere sostegno, assistenza e ospitalità.

Le donne vittime, ad esempio, di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking, lesioni, percosse da parte di un familiare o del partner, sfruttamento della prostituzione, possono rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio per ottenere ascolto, da operatrici esperte e specializzate sulla violenza nei. confronti delle donne, sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale, gratuita e specializzata, e, nei casi di grave pericolo all’incolumità della vittima, anche ospitalità insieme ai propri figli minorenni.

La legge garantisce a tutte le vittime di reato gli stessi diritti, senza discriminazioni, anche se non in regola con le leggi in materia di soggiorno sul territorio italiano.
Le straniere vittime di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione o di qualsiasi violenza commessa in ambito familiare senza permesso di soggiorno posso richiedere il permesso di soggiorno quando:

  • Subiscono violenza o grave sfruttamento;
  • C’è concreto pericolo per la loro incolumità.

    Le donne, le ragazze o le bambine che hanno subito o che rischiano di subire la mutilazione dei genitali femminili per ragioni culturali o comunque terapeutiche:
    • Possono chiedere misure di protezione nazionale e internazionale;
    • Possono chiedere il risarcimento del danno;
    • Possono ricevere assistenza medica e psicologica;
    • Possono chiedere ospitalità ai centri antiviolenza;
    • Possono visionare su https://www.differenzadonna.org/fgm/ il video informativo in 10 lingue diverse (italiano, inglese, francese, arabo, amarico, tigtino, wolof, mandinka).

 

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